La illegittimità costituzionale di alcune norme del decreto “sblocca Italia” n.133/2014


La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 7/2016, pubblicata nella G.U. n. 4 del 27 gennaio 2016, sul ricorso proposto dalla Regione Puglia, ha dichiarato la illegittimità dei commi 2, 4, 10 bis, dell’articolo 1 del D.L. n. 133/2014, c.d. “decreto sblocca Italia e riapertura dei cantieri”, nella parte in cui non prevedono che l’approvazione dei progetti delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari e del Piano di ammodernamento delle infrastrutture avvenga di intesa con la Regione interessata. La pronuncia si basa sul principio che la norma impugnata incide sulle materie per le quali l’articolo 117, comma terzo della Costituzione, stabilisce una competenza legislativa concorrente, ossia riservata alle Regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alo Stato. Per la stessa ragione, la sentenza ha dichiarato la illegittimità costituzionale del comma 11 bis del citato articolo 1 del D.L. n. 133/2014 nella parte in cui, ai fini dell’approvazione non prevede il parere della Conferenza Stato-Regione sui contatti di programma tra L’ENAC ed i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale.

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