Le contravvenzioni se mai notificate si impugnano senza limiti di tempo
La Suprema Corte con la sentenza sezione II del 25 febbraio 2016 n. 3751 ha dato in tema dell’opposizione a cartella esattoriale, dopo anni di contrasti giurisprudenziali, un segnale da proporsi con il rito speciale ex art. 23 L. 689/81 (ora art. 7 D.Lgs. 150/2011) oppure, qualora non risulti essere stato notificato al ricorrente il verbale di accertamento sottostante, con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. La soluzione prospettata era stata colta prima di ora, in verità, solo da pochi giudici di merito: se il verbale presupposto non è stato notificato, lo stesso non ha mai acquistato efficacia esecutiva e, pertanto, l’impugnazione della cartella esattoriale va qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. poiché si contesta l’esistenza stessa del titolo esecutivo. Tale azione, pertanto, non soggiace ad alcun termine decadenziale. La sentenza del tribunale impugnata davanti alla Suprema Corte, nel caso de quo, aveva confermato l’orientamento del Giudice di Pace, adito in primo grado, ribadendo la inammissibilità della opposizione avverso la cartella esattoriale la cui ragione di impugnativa era basata sulla mancata notifica dei verbali di accertamento per essere stata proposta sei mesi oltre il termine di cui all’art. 204 bis; termine che la parte,avrebbe “recuperato” per effetto della notifica della […]
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