Le maggiorazioni semestrali del dieci per cento si applicano alla riscossione coattiva delle sanzioni del Codice della Strada
Con la recente sentenza n. 1884/2016, la Suprema Corte di legittimità sembra voler consolidare il proprio orientamento in merito ad una questione che negli ultimi anni ha diviso la giurisprudenza soprattutto di merito. La controversia verte sulla legittimità nell’applicazione della maggiorazione del 10%, con decorrenza semestrale, applicabile in sede di riscossione coattiva delle sanzioni relative a violazioni del Codice della strada. La pronuncia degli Ermellini, di estrema linearità e chiarezza, affronta la questione richiamando la giurisprudenza precedente sul punto e chiarendone i passaggi più significativi. Nel caso di specie, è condiviso l’orientamento della stessa Corte, di cui alla sentenza n. 22100/2007, nella quale si riconosce la legittimità dell’ applicazione della maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione diviene esigibile, fino a quando il ruolo non venga trasmesso all’esattore, e ciò in applicazione del disposto di cui all’art. 27, L. 689/1981. La pronuncia coglie l’opportunità di richiamare altro orientamento, cristallizzato dal Giudice delle Leggi, con cui si riconosce espressamente che “la maggiorazione per ritardo prevista dall’art. 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981 a carico dell’autore dell’illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, ha funzione, non già risarcitoria […]
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