Illegittima la legge della Regione Puglia che consente agli Enti di utilizzare i proventi della vendita degli immobili per pagare le imposte


Con la sentenza n. 38 del 25 febbraio 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell’art. 1, comma 1, lettera c), della Legge Regione Puglia n. 48/2014, che ha previsto la possibilità per gli enti gestori che non versano in condizione di dissesto finanziario di destinare una quota dei proventi dalla alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, al fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio. La Corte ha ritenuto che la norma in questione confligge con il dettato dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D.L. n.47/2014 il quale, nell’imporre la destinazione esclusiva dei proventi in questione ad un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi e di manutenzione del patrimonio esistente, ha voluto esprimere una scelta politica nazionale diretta a fronteggiare l’emergenza abitativa e la crisi del mercato delle costruzioni. Sempre secondo la Corte, il vincolo di destinazione esclusiva stabilito dalla norma va considerato quale espressione di un principio fondamentale nella materia del “coordinamento della finanza pubblica” con cui il legislatore ha voluto stabilire una regola generale di uso uniforme delle risorse disponibili dalla alienazione immobiliare. In conclusione la norma impugnata viola […]

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