In attesa del regolamento ministeriale per la “tariffa puntuale” la misurazione della quantità dei rifiuti per pagare il servizio


Con l’entrata in vigore della Legge 147/2013, l’assetto del prelievo sui rifiuti è stato collocato nell’ambito della disciplina dell’imposta unica comunale con il riconoscimento di una discrezionalità importante che consente ai comuni di adottare sia un tributo, denominato TARI, sia un corrispettivo, denominato TARIP. La TARI è una tassa che opera sulla base di un sistema presuntivo che collega il prelievo al parametro della superficie, con adattamenti diversi. La TARIP è un corrispettivo di natura patrimoniale scelto dal legislatore italiano per tradurre il sinallagma dell’obbligazione di pagamento rispetto al servizio reso, nell’ambito della raccolta trasporto e smaltimento del rifiuto prodotto. Il comma 668 dell’articolo 1 della legge 147/2013 dà facoltà ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, di applicare, in luogo della Tari, una tariffa avente natura corrispettiva. Lo strumento normativo risiede nell’articolo 52 del D. Lgs 446/97, norma cardine di riconoscimento della potestà regolamentare ai Comuni, confermata dalla legge madre sul federalismo fiscale 42/2009. La Tarip rimane un’entrata di matrice comunale. La gestione avviene sulla base delle formule organizzative definite dalla normativa nazionale e regionale nonchè dalle scelte locali, in presenza di una disposizione contenuta nello stesso comma 668 […]

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