Le gare per la concessione di Servizi sono sottratte alle norme del Codice dei contratti pubblici


Il Consiglio di Stato – Sez. III – ha confermato con la sentenza n. 859 del 28 febbraio 2016 l’orientamento della giurisprudenza sulla esclusione nei confronti delle procedure per l’affidamento delle concessioni di Servizi, della disciplina del diritto comunitario e del Codice dei contratti pubblici, in conformità a quanto stabilito nell’articolo 30 del D.Lgs. n.163/2006. È stato però ribadito, con la stessa sentenza, che trovano applicazione i principi generali contenuti nel Trattato, concernenti la trasparenza, la pubblicità, la non discriminazione, la parità di trattamento, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità ed il c.d. “soccorso istruttorio”, cioè la modalità della esclusione dalla gara per vizi meramente formali. Giova a tale proposito ricordare che alcune sentenze emesse in tale direzione riguardano i procedimenti di gara svolti per l’affidamento in concessione dei Servizi di accertamento e riscossione delle entrate comunali tra soggetti iscritti nell’Albo di cui all’articolo 53 del D.Lgs. n.446/1997. Queste sono visibili nel settore modalità di affidamento della gestione nella Rivista Finanza Territoriale.

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