Per gli atti del concessionario della riscossione è competente la commissione tributaria della circoscrizione in cui ha sede il comune


La Corte Costituzionale, a seguito della questione di legittimità sollevata dalla Corte Tributaria Provinciale di Cremona (ordinanze del 10 novembre 2014), con la sentenza n. 44 del 3 marzo 2016, si è pronunciata circa il rispetto, da parte dell’art. 4, co. 1, D.Lgs. 546/1992, del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall’art. 24 della Carta Fondamentale ed altresì dei principi di cui all’art.97. Tale norma è stata recentemente modificata dal D.Lgs. 156/2015, entrato in vigore a decorrere dal 10 gennaio 2016, e pertanto in tempi successivi alla rimessione della questione alla Corte Costituzionale, ma anteriormente alla pronuncia della stessa, circostanza per cui la Corte ha ritenuto di dover vagliare il rispetto dei principi costituzionali da parte di entrambe le formulazioni. La versione precedente dell’art. 4, co. 1, D.Lgs. 546/92 stabiliva che “Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione”, mentre la riformulazione ora vigente fa riferimento alle controversie proposte nei confronti “degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all’ Albo di cui all’art. 53 del […]

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