IMU: possibile l’autotutela, il potere regolamentare del Comune
Per determinare la base imponibile dei fabbricati ai fini dell’IMU si deve considerare la rendita catastale al 1° gennaio di ciascun anno, a condizione che l’immobile non abbia subito variazioni nel corso dell’anno; dal 1° gennaio 2000, in base al comma 1, art. 74 della legge 21/11/2000, n. 342, “gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita”. Sul punto la Circolare del 13 marzo 2001, n.4/FL del Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità locale avente ad oggetto chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all’imposta comunale sugli immobili (ICI) introdotte dalla legge 21 novembre 2000, n. 342 afferma: “La disposizione in esame stabilisce, in sostanza, l’inefficacia giuridica degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sino a quando queste ultime non siano ritualmente notificate. Dalla data di notificazione decorre il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso avverso l’attribuzione della rendita catastale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Al riguardo va osservato che la procedura della notificazione imposta dall’art. 74 non è senza rilievo ai fini […]
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