IMU: possibile l’autotutela, il potere regolamentare del Comune


Per determinare la base imponibile dei fabbricati ai fini dell’IMU si deve considerare la rendita catastale al 1° gennaio di ciascun anno, a condizione che l’immobile non abbia subito variazioni nel corso dell’anno; dal 1° gennaio 2000, in base al comma 1, art. 74 della legge 21/11/2000, n. 342, “gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita”. Sul punto la Circolare del 13 marzo 2001, n.4/FL del Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità locale avente ad oggetto chiarimenti  in  ordine  alle  disposizioni relative all’imposta comunale sugli  immobili  (ICI)  introdotte dalla  legge 21 novembre 2000, n. 342 afferma: “La disposizione   in   esame  stabilisce,  in  sostanza,  l’inefficacia giuridica  degli  atti  attributivi  o  modificativi  delle  rendite catastali sino  a  quando  queste ultime non siano ritualmente notificate. Dalla data di notificazione  decorre  il  termine  di  60  giorni  per  la  proposizione del ricorso  avverso  l’attribuzione  della  rendita catastale, ai sensi dell’art. 2,  comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Al riguardo  va  osservato che la procedura della notificazione imposta dall’art.  74  non  è  senza  rilievo  ai  fini  […]

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