Il termine di decadenza per l’accertamento non vale per la richiesta di rimborso del contribuente


Le Sezioni Unite della Cassazione,  con la sentenza n. 5069/2016 pubblicata il 15/3/2016, superando il contrasto emerso tra precedenti decisioni di Sezioni diverse della Corte, hanno ritenuto che in presenza del silenzio rifiuto formatosi a fronte di una richiesta di rimborso di imposta da parte del contribuente, il termine di decadenza previsto per l’esercizio dell’attività di accertamento o rettifica debba valere solo nel caso in cui l’Amministrazione intenda agire per il riconoscimento di un proprio credito e, non invece, quando l’Amm.ne debba contestare un suo debito. È stato in tal modo ribaltato il principio  affermato in altre sentenze in base al quale, trascorso il termine per agire entro cui l’Amm.ne poteva esercitare l’accertamento,  la richiesta di rimborso diventava definitiva con la possibilità per il contribuente di agire in giudizio per la tutela del proprio credito, restando preclusa all’Amministrazione la possibilità di contestare i fatti che hanno originato la richiesta. Il Collegio ha in conclusione affermato che la soluzione prospettata non lascia senza difesa il contribuente, che ben può impugnare il silenzio rifiuto dell’Amministrazione che non dia seguito alla istanza di rimborso, ottenendo sul punto una pronuncia giudiziale.

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20 giugno 2017


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