Immobili destinati alla vendita dall’impresa costruttrice: fino a quando l’esenzione IMU?


L’art. 13 DL 201/11 dispone al comma 9-bis (come sostituito dall’articolo 2, comma 2, lettera a del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124) che a  decorrere dal 1° gennaio 2014 siano esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Il comma 1 art. 2 D.L. 102/13 cit. dispone che per l’anno 2013 non sia dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; per il medesimo anno l’imposta municipale propria restava dovuta fino al 30 giugno. La versione previgente del 9-bis dell’art. 13 DL 201/11 stabiliva che i comuni potessero ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanesse tale destinazione e non fossero in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori Sotto il profilo soggettivo, pare comprendersi come tutte le disposizioni sopra riportate si limitino a stabilire che possa fruire […]

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