Il Baratto amministrativo non è una prestazione in luogo dell’adempimento


In tempo di crisi economica che ha colpito imprese e famiglie, si è fatto largo lo strumento del Baratto amministrativo fondato sull’articolo 24 del dl 133/2014. La norma concede ai comuni la possibilità di definire con apposita delibera criteri e condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade, ovvero interventi di decoro urbano, di recupero, di riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere per la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano ed extraurbano. La seconda parte della norma prevede che  In relazione alla tipologia dei predetti interventi i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti il tipo di attività posta in essere. L’esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell’esercizio sussidiario dell’attività posta in essere. Un’interpretazione dell’IFEL del 22 ottobre 2015 riconobbe che i potenziali beneficiari delle agevolazioni potessero essere anche singoli associati, le tipologie di attività indicate nelle norme non sarebbero da considerarsi tassative, le agevolazioni potrebbero essere […]

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20 giugno 2017


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