IMU: agevolazioni a maglie strette per le abitazioni in comodato


L’art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 ha inserito, nel comma 3 dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lett. 0a) che prevede un ulteriore caso di riduzione della base imponibile dell’IMU del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale, laddove, per ciò che qui rileva, il comodante possieda un solo immobile in Italia o anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Alla luce del dato normativo, ci si chiede se il possesso di altre unità immobiliari (o di quota di esse) comporti per il contribuente l’impossibilità del ricorso al beneficio fiscale in discussione. Fin dall’entrata in vigore della disposizione di cui all’art. 1, comma 10, della legge n. 208 del […]

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