Le piattaforme petrolifere per l’estrazione degli idrocarburi sono imponibili ai fini ICI


La Sez. V della Cassazione Civile, con la sentenza n. 3618/2016, ha preso in esame il ricorso avente ad oggetto avvisi di accertamento ICI per quattro piattaforme petrolifere per l’estrazione di idrocarburi poste nel mare prospiciente il Comune di Pineto, nelle acque territoriali del mare Adriatico, non iscritte in catasto. La vicenda aveva già formato oggetto di esame della Cassazione che aveva a suo tempo rinviato alla CTR dell’Abruzzo rilevando la necessità “di un’accurata, puntigliosa e precisa descrizione degli immobili che costituisce un presupposto necessario e indispensabile ai fini della decisione”. La sentenza della CTR veniva impugnata dinanzi alla Suprema Corte. La pronuncia ora posta all’attenzione muove dal rilievo che la CTU disposta a seguito del giudizio di rinvio ha accertato che le piattaforme sono “saldamente infisse nel sottosuolo marino” e come tali debbono essere classificate quali “immobili”, ai sensi dell’art. 812 del c.c. Alla luce di tale constatazione  consegue che per effetto della norma di cui all’art. 1 del r.d.l. n.652/1939, tutte le costruzioni debbono essere accatastate, anche quelle sospese o galleggianti “stabilmente assicurate al suolo”, e ciò vale ovviamente anche  per le piattaforme assicurate al suolo del demanio marittimo. L’accatastamento di tali immobili va inserito nella categoria D/7, […]

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