Favor rei – le sanzioni tributarie più favorevoli si applicano a tutti i rapporti non definiti


Ci si domandava se il nuovo sistema sanzionatorio, decorrente dal 2016, fosse applicabile non solo alle violazioni commesse dal 1° gennaio 2016, ovvero dagli atti emessi da tale data anche se riferiti a violazioni commesse in precedenza, bensì anche agli   atti già notificati ai contribuenti e non ancora divenuti definitivi, e se quindi per essi fosse  applicabile il “favor rei “ in base alle nuove sanzioni più favorevoli previste. La Circolare dell’Agenzia delle  Entrate n.12 dell’8 aprile 2016 esprime interpretazione favorevole al riguardo. Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 8, comma 1, della L. 11 marzo 2014, n. 23, prevede al Titolo II la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo. Per effetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 33, della Legge di Stabilità 2016, che ha modificato l’art. 32 del citato D.lgs. n. 158, gli effetti delle modifiche normative in commento decorrono dal 1° gennaio 2016 Tuttavia, in applicazione del principio di legalità (c.d. favor rei) contenuto nell’art. 3 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, le modifiche delle diposizioni sanzionatorie aventi effetti per il contribuente più favorevoli rispetto alla previgente disciplina sono applicate a violazioni commesse anche prima del 1° gennaio 2016, […]

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