Il riparto della giurisdizione in tema di riclassamento catastale nella sentenza delle SS.UU. della Cassazione


Con la sentenza n. 7665/2016 pubblicata il 18 aprile 2016, le SS.UU. della Cassazione si sono pronunciate in sede di regolamento di giurisdizione cassando la decisione con cui il Consiglio di Stato, in relazione ad un  giudizio avente ad oggetto  la nuova classificazione catastale effettuata dall’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) con la procedura  dell’art 1, comma 335 della Legge n. 311/2004, aveva affermato la giurisdizione del giudice tributario in relazione agli atti amministrativi a portata generale inerenti la materia catastale (Cons. di Stato, sez. IV -n.1903 del 16/4/2014). La sentenza, dopo aver risolto alcune questioni pregiudiziali di natura meramente processuale,riguardo la individuazione dell’organo giurisdizionale competente,  rileva che l’articolo 2 del decreto legislativo n. 546/1992, come modificato dall’articolo 3, comma 37, della Legge n.448/2001, stabilisce che “appartengono alla Commissioni Tributarie le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni…nonché le controversie concernenti la  consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della relativa rendita catastale”. Chiarisce inoltre che, qualora le commissioni tributarie ritengano illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nella diversa […]

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