TARSU: per i rifiuti assimilati l’onere della prova in capo all’utente


La L. 24 aprile 1998, n. 128, art. 17, comma 3, ha fatto venir meno l’assimilazione automatica ai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purchè aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, con la conseguenza che è divenuto pienamente operante il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 2, lett. g), che ha attribuito ai Comuni la facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche; alla luce di ciò, dal 1997 in poi, assumono decisivo rilievo le indicazioni proprie dai regolamenti comunali circa l’assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari. Il D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7 prevede poi non già l’esenzione dall’imposta, ma soltanto una sua riduzione nel caso in cui i rifiuti speciali siano assimilati a quelli urbani. L’art. 49, compreso nel Titolo 3, del cd. Decreto Ronchi ha istituito la TIA, in sostituzione della soppressa TARSU, prevedendo, in particolare, nella modulazione della tariffa, agevolazioni per la raccolta differenziata. Dal Titolo 2 del decreto Ronchi si ricava, inoltre, che i rifiuti di imballaggio costituiscono oggetto di un regime speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere, regime caratterizzato essenzialmente […]

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