Il Concordato preventivo “con continuità aziendale” e la partecipazione alle Gare della Pubblica Amministrazione nel nuovo codice degli Appalti Pubblici


Caratteristiche generali della partecipazione alle procedure di selezione dei contraenti per le aziende in Concordato Preventivo “con continuità aziendale”. Con l’occasione della pubblicazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti) ci sembra opportuno approfondire un tema che, seppure non variato nel nuovo codice, ha portato qualche confusione nelle procedure di Gara, quello della partecipazione a selezioni, gare, appalti pubblici di Aziende in “concordato preventivo con continuità aziendale” (ovvero “prosecuzione dell’attività di impresa”). Rammentiamo che l’Art. 220 del Decreto dispone che le disposizioni ivi contenute entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta (avvenuta appunto il 19 aprile scorso) e che il Nuovo Codice, visti i disposti dell’Art. 217, abroga interamente il precedente Codice (di cui al D.Lgs. 16 aprile 2006, n. 163). Il comma 1° dell’Art. 216 prevede che le disposizioni del nuovo codice si applichino a tutte le procedure per le quali non è stato ancora pubblicato il Bando, ovvero (in caso di assenza di bando) non siano stati inoltrati inviti.  Il medesimo nuovo codice degli appalti prevede, in materia di “concordato preventivo”: Art. 80. (Motivi di esclusione) … omissis … Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore […]

Attenzione!
Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!

Per accedere fai click qui
Se non sei abbonato clicca qui per richiedere l'attivazione di un utenza

Fonti OnLine

QUOTIDIANI TEMATICI

Archivi

CONVEGNO

IL BES NEL DEF

20 giugno 2017


Per informazioni »