Niente rimborso dell’ICI pagata per un fabbricato agricolo se non è stata impugnata la categoria catastale


La sentenza della Cassazione – Sez. V Civ. n. 7919/2016 pubblicata il 20 aprile 2016, ha riguardato il ricorso di un Comune avverso la decisione della CTR che aveva ritenuto illegittimo il diniego di rimborso dell’ICI pagata da una Cooperativa Agricola per un fabbricato destinato alla lavorazione dei prodotti agricoli dei soci conferenti, iscritto nella categoria catastale D/1 (Opifici). La CTR aveva ravvisato nella fattispecie l’esistenza dei presupposti per la esenzione dall’ICI in ragione della destinazione del fabbricato, indipendentemente dalla classificazione catastale, in applicazione dell’articolo 23, c. 1bis, del D.L.n.207/2008 (interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 227/2009). La Cassazione ha ritenuto errata tale ”ratio decidendi” affermando che per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esentativo, è dirimente l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della categoria A/6 (abitazione) o D/10 (fabbricato per funzioni connesse all’attività agricola), al punto che se l’immobile sia stato iscritto come rurale in conseguenza del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 9, c. 3bis,  del D.L. 557/1993, non è soggetto all’imposta, mentre, qualora l’immobile sia iscritto in catasto in una categoria di non ruralità, incombe al contribuente impugnare l’atto di classamento per ottenere il riconoscimento della ruralità, ed anche il Comune debba […]

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