Pubblicità con pannelli luminosi: regole applicative
L’Imposta Comunale sulla Pubblicità è un’entrata di competenza del Comune, di natura tributaria, regolata dal Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 (in particolare, gli articoli da 5 a 17) e s.m.i. e dal Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni. Ai sensi del citato decreto, è soggetta al pagamento dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili. Si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato. L’attuale disciplina della pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni è contenuta nell’art. 14 del D.Lgs n. 507 del 1993. Il disposto dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993 è dettato per la pubblicità effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine o simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente. lampeggiante o similare. L’applicazione delle disposizioni di cui al successivo comma 4, […]
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