TIA e TARSU hanno la stessa natura: niente tassa per le aree che producono rifiuti speciali


Con riferimento alla TIA la Cassazione – Sez. V Civile – con la sentenza n.9848/2016, pubblicata il 13 maggio 2016, ha ritenuto che questa rivesta la stessa natura tributaria della TARSU, in base a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 64 del 2010, per cui si rende applicabile ad essa la disposizione dell’art. 62, c. 3, del D.Lgs. n. 507/193 secondo  cui “nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione  si formano, di regola, RIFIUTI SPECIALI,” fermo restando che incombe al contribuente fornire i dati relativi alla esistenza ed alla delimitazione delle aree stesse. Per la stessa ragione, secondo la Cassazione, deve ritenersi altresì  applicabile l’articolo 49, commi 3 e 14, del D.Lgs. n. 22/1997, laddove stabilisce che “la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio  o pertinenza dei locali medesimi, a qualunque uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, salva l’applicazione sulla stessa di un coefficiente di riduzione proporzionale alla quantità dei RIFIUTI ASSIMILATI che il produttore dimostri di avere avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal […]

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