Questioni circa i termini di prescrizione in materia di riscossione dei tributi


Relativamente alle sanzioni di natura tributaria, il D. Lgs. n° 472/97, art. 20, comma 1 prevede che l’atto di contestazione ovvero l’atto di irrogazione debbano essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi, mentre il c. 3, prevede che “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”. I tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2948 n. 4 del Codice civile), come affermato dalla Cassazione con sentenza del 23 febbraio 2010 n. 4283 per cui:  “I tributi locali di cui è causa (tasse per lo smaltimento rifiuti, per l’occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica) sono elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una “causa debendi” di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l’utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio dallo stesso concesso; pertanto […]

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20 giugno 2017


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