IMU e diritto di abitazione: solo se le categorie catastali sono diverse
Il diritto d’abitazione, traendo origine nell’usus domus del diritto romano, ha natura reale e quindi può essere costituito mediante testamento, usucapione o contratto, per il quale è richiesta ad substantiam la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata di cui all’art. 1350 n. 4 c.c. (cfr. Cass. n. 4562/1990). Il codice civile prevede, all’art. 540, un’unica ipotesi di costituzione legale del diritto di abitazione precisando che al coniuge del defunto, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili Sembra possibile che il diritto di abitazione possa costituire anche in presenza del diritto di usufrutto in quanto l’usufruttuario può concedere tale diritto a terzi in quanto avente una espansione di godimento più ristrettaci quella dell’usufrutto. Il diritto di abitazione, è disciplinato dall’articolo 540, secondo comma, del Codice Civile e presuppone il godimento, riservato al solo coniuge superstite, “anche quando concorra (all’eredità, ndr) con altri chiamati”, dei diritti abitativi sulla casa adibita a residenza familiare e dei diritti di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione nell’ex casa coniugale è, al pari dell’usufruttuario, […]
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