Le griglie di aereazione sul suolo stradale sono soggette a TOSAP
La Cassazione Civ. Sez. VI, con l’ordinanza n. 11446/2016, pubblicata in data 1/6/2016, è intervenuta a decidere sul ricorso avente ad oggetto l’ATTO DI ACCERTAMENTO TOSAP emesso dal Comune per la occupazione realizzata con alcune GRIGLIE poste sul suolo stradale per consentire l’aereazione al sottostante garage. La Corte ha affermato che oggetto dell’accertamento non è l’occupazione del sottosuolo pubblico determinata dal “diritto di superficie” concesso contrattualmente al contribuente per la costruzione del garage sotterraneo, bensì “la sottrazione ab origine del suolo all’uso pubblico” a vantaggio di una utilizzazione particolare del suolo stesso da parte del beneficiario. E ciò nell’ambito del presupposto impositivo in tema di TOSAP individuato ai sensi degli artt. 38 e 39 del decr.legisl. n.507/1993 nella occupazione che comporti una effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico. Ha sostenuto ,inoltre, tale sentenza che “l’apposizione delle griglie costituisce una occupazione reversibile, atteso che le stesse, pur incidendo sull’utilizzo dl suolo pubblico, non ne modificano la natura e non ne compromettono la destinazione, in quanto, a seguito di eventuale rimozione delle griglie medesime, non essenziali e non connaturate al diritto di superficie (il garage sotterraneo ben può essere aereato con sistemi diversi) verrebbe a cessare il godimento individuale, con ripristino dell’uso […]
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