La legge di stabilità 2016 blocca anche il contributo di sbarco


La Sezione di controllo per la Regione Sardegna della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 69/2016, sulla richiesta di un Comune in merito al contenuto dell’art. 1, comma 266 della Legge di stabilità 2016, che dispone la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle delibere degli anti locali che prevedano per il 2016 aumenti dei  tributi e delle addizionali rispetto ai livelli  di aliquote e di tariffe applicabili nell’anno 2015, ha espresso il parere che la norma impedisce non solo l’aumento delle imposte vigenti, ma preclude anche l’introduzione di nuove entrate tributarie. Ciò anche con riferimento al CONTRIBUTO DI SBARCO previsto dall’art. 4, comma 3 bis del D.Lgs. n.23/2011, che attribuisce ai comuni con sede nelle isole minori la facoltà di istituire, in alternativa  alla IMPOSTA DI SOGGIORNO il suddetto contributo, da applicare ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell’isola utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali. La Corte, riconosciuta la natura tributaria del CONTRIBUTO DI SBARCO, ha ritenuto, quindi, che l’istituzione dello stesso deliberata dal Comune non possa essere consentita alla luce della richiamata disposizione della Legge di stabilità.

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