Il danno erariale per Sindaco ed Assessore che non vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata
La Corte dei Conti, con la sentenza n. 578/2016 della II Sez. giurisdizionale in sede di appello, depositata il 31 maggio 2016, ha condannato per danno erariale il Sindaco e l’Assessore all’Ambiente del Comune per il mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata stabilite dalla vigente normativa. Il Collegio ha ritenuto di confermare l’orientamento giurisprudenziale espresso dalle Sezioni centrali di appello, sulla responsabilità di amministratori/dipendenti dei Comuni nelle fattispecie in questione, partendo dalla disamina del quadro delle fonti normative e degli obblighi dei comuni in materia di raccolta differenziata. Nel c.d. decreto RONCHI n. 22/1997 vengono disciplinate le competenze ai vari livelli amministrativi, con l’intervento delle Regioni per la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, compresa la differenziata; delle Province per la organizzazione della raccolta sulla base di ambiti territoriali e dei Comuni ai quali spetta di stabilire le “modalità del conferimento, della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani”. Dalla suddetta rassegna è emerso che a carico dei Comuni sia posta una serie di adempimenti finalizzati al raggiungimento dei risultati di raccolta differenziata, la cui inadempienza ha indotto a determinare la esistenza del danno erariale, rappresentato dalla non corretta utilizzazione delle risorse finanziarie destinate ad incrementare la percentuale […]
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