Per gli immobili all’asta l’IMU sull’acquirente solo dopo la trascrizione dell’atto
Il soggetto passivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) è, ai sensi dell’art. 3 co. 1 D. Lgs. 504/92, il proprietario di immobili assoggettati all’imposta in esame ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso e abitazione degli immobili stessi. Pertanto il proprietario, solo a seguito di atto traslativo del diritto di proprietà, non è più tenuto al pagamento dell’ICI. Il trasferimento di proprietà sarà conseguente al decreto di trasferimento firmato dal giudice delle esecuzioni immobiliari. Diverso è il caso di cui all’art. 10 co. 6 D. Lgs. 504/92, ovvero di immobili rientranti nell’ambito di una procedura fallimentare o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, per i quali la norma prevede il prelievo dell’ICI sul prezzo ricavato dalla vendita. L’esecuzione dell’atto di pignoramento immobiliare non ha come conseguenza automatica la modifica della soggettività tributaria passiva sino al momento in cui l’immobile non sia stato oggetto di cessione in favore di soggetti terzi ed estranei alla vicenda che ha portato al pignoramento e la procedura di vendita non sia stata quindi trascritta in conservatoria. Per quanto concerne l’IMU, il possesso di diritto di un immobile obbliga al pagamento dell’imposta. L’unica eccezione è rappresentata dal coniuge assegnatario dell’immobile, che è obbligato al pagamento della […]
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