Il punto sulla notificazione mediante la procedura atti giudiziari. L’invio diretto e la compiuta giacenza


La notifica è una forma di conoscenza legale disciplinata dalla legge. Un atto si può considerare notificato se ha seguito il percorso formale di invio e recapito al destinatario, indipendentemente dalla conoscenza effettiva. Il sistema di riscossione degli accertamenti, delle violazioni e degli atti di riscossione coattiva necessita del completamento puntuale di questa procedura integrativa dell’efficacia dell’atto che, diversamente, non esisterebbe per il destinatario. Tra le procedure offerte da un sistema normativo assai disordinato, la modalità prevalente fa capo alla legge 890/82 recante la notifica degli atti giudiziari mediante posta. L’articolo 12 della stessa legge prevede che Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell’ufficio che adotta l’atto stesso. La norma del 93, che oggi risulta abrogata in quanto sostituita dal dinamismo normativo, deve essere attualizzata alla definizione contemporanea di Amministrazione pubblica che, come evidenziato dalla stessa Corte dei Conti nella relazione resa sugli organismi pubblici, include svariate forme giuridiche, tra cui, le società pubbliche in house. Grazie a questa evoluzione, la legge 890/82 rappresenta il primo […]

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