Validità del verbale e dell’ingiunzione per le infrazioni al Codice della Strada con firma a stampa


Sul ricorso prodotto avverso la sentenza del Tribunale di Torino avente ad oggetto l’opposizione alla ordinanza ingiunzione prefettizia relativa ad una sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada, la Cassazione – Sez. VI Civile – con la sentenza n. 12160 del 14/6/2016, tra i motivi di doglianza del ricorrente ha ritenuto infondati quelli riguardanti la mancata sottoscrizione autografa dell’ordinanza, sostituita dalla indicazione a stampa ex art. 3, c. 2, del D.Lgs. n.39/1993, nonché la esibizione della copia del verbale notificata nella forma meccanizzata, anziché dell’originale. Sulla mancata esibizione del verbale originale, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale, dovendosi considerare che “Nel caso di infrazione stradale rilevata a distanza, il verbale di accertamento redatto con sistemi meccanizzati per fini di notifica non richiede la sottoscrizione autografa dell’agente accertatore, che può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell’atto, senza che occorra la formazione di un originale cartaceo firmato a mano e destinato a rimanere agli atti d’ufficio” (secondo la sentenza n. 9815/2015). Sulla mancata sottoscrizione dell’ordinanza ingiunzione e del verbale, la Corte ha ritenuto che ciò sia possibile quando tali documenti siano prodotti con sistemi meccanizzati purchè ne sia individuabile l’autore ed inoltre, corretta sia […]

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