Il blocco per il 2016 vale anche per l’istituzione di nuovi tributi locali
La Sezione Regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti, con la deliberazione n.88/2016/PAR, è intervenuta ad esprimere parere in merito alla richiesta formulata dal Comune di Bolsena circa la possibilità di procedere alla prima applicazione dell’imposta di soggiorno nonostante il blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dall’art. 1, comma 26, della Legge di stabilità 2016. La Corte ha rilevato in primo luogo la possibilità per l’Organismo di esaminare in sede consultiva non soltanto le questioni tradizionalmente riconducibili al concetto di contabilità pubblica (inteso quale sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria dello Stato e degli enti pubblici) ma “anche quelle materie che risultano connesse alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro del contenimento della spesa sancito dal principio di coordinamento della finanza pubblica e, quindi, di potersi pronunciare sulla questione sollevata”. Ha poi svolto una disamina delle disposizioni tributarie da cui origina l’imposta di soggiorno, istituita dapprima per il solo Comune di Roma con l’art. 14, comma 16, lettera e) delD.L. n.78/2010, in seguito ritenuta estensibile, per effetto dell’art. 4, comma 1, del decr.legisl. n- 23/2011, ai comuni capoluogo di provincia, alle unioni di comuni, nonché ai comuni inclusi negli elenchi […]
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