Diniego di esercizio dell’autotutela, riduzione ICI per terreni agricoli, principio di continuità per le sanzioni nella sentenza di Cassazione
È stato proposto ricorso per Cassazione avverso due avvisi di accertamento ICI del Comune di Treviso riferiti ad un terreno agricolo considerato edificabile sebbene coltivato in proprio dal contribuente, e per i quali CTP e CTR avevano respinto l’impugnazione. Il contribuente ha lamentato la violazione degli articoli 18 e 19 del D.Lgs. n. 546/1992 per avere il Comune rifiutato di annullare in via di autotutela i due avvisi divenuti definitivi, avendolo il giudice tributario considerato un provvedimento di natura discrezionale da parte dell’ente impositore. Sul punto la Cassazione, Sez.V Civile, con la sentenza n. 13391/2016, pubblicata il 30 giugno 2016, uniformandosi a precedenti pronunce della Corte, ha ritenuto che contro il diniego dell’Amm.ne di procedere all’esercizio dell’autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per eventuali profili di illegittimità del rifiuto, e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria, perché altrimenti si avrebbe una indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa e la inammissibile vertenza sulla illegittimità di un atto impositivo ormai definitivo. Riguardo alla censura inerente l’assoggettamento all’ICI da parte del Comune di un terreno di proprietà del contribuente per il 90 per cento e del figlio per il restante 10 per cento, la Corte ne ha rilevato la infondatezza in […]
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