ICI per ente religioso: per l’esenzione va provata la natura non commerciale dell’attività svolta


Un ente religioso, proprietario di un immobile utilizzato principalmente come “scuola paritaria”  ed in parte come “convitto per studenti” e per lo svolgimento delle quotidiane attività di religione e di culto nella chiesa annessa, ha impugnato con esito negativo dinanzi alla CTP un avviso di accertamento ICI, sostenendo il carattere non commerciale delle attività svolte e, quindi, il diritto alla esenzione dall’imposta per effetto dell’art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992. La decisione veniva confermata dalla CTR ed a questa ha fatto seguito il Ricorso per Cassazione, deciso con la sentenza n.13968/2026, pubblicata in data 8/7/2016. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso sul mancato utilizzo diretto dell’immobile, dal momento che il giudice tributario ha ritenuto non provata la natura non commerciale delle modalità di esercizio dell’attività svolta dall’ente. Infondato anche il motivo del ricorrente che ha lamentato il mancato riconoscimento dello “status” di scuola paritaria, che di per sé avrebbe dovuto comportare la esenzione,  in quanto necessita che il “gestore” provi che l’attività sia svolta a titolo gratuito ovvero  dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico, prova che nel caso di specie l’ente non ha fornito, e la Cassazione ha ritenuto di uniformarsi […]

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