Le conseguenze per le delibere TARI approvate oltre il 30 aprile 2016


La legge di stabilità 208/2015, nel sospendere il potere di aumento dei tributi locali, ha escluso il tributo della tassa rifiuti, per ragioni riconducibili alla sua stretta correlazione col il sistema di gestione dei rifiuti, integralmente coperto dal tributo in discorso. I comuni si trovano a costruire l’impianto tariffario costituito dal PEF, Regolamento e Tariffe del tributo, entro il termine di approvazione del bilancio come prevede l’articolo 52 del d. lgs 446/97, l’articolo 53 della Legge 388/2000 e il comma 169 della Legge 296/2006. Queste disposizioni hanno anche il pregio di fissare l’efficacia delle relative norme e tariffe al 1 gennaio dell’anno di riferimento purchè siano state adottate entro il termine suddetto. Tuttavia, con grande sorpresa, il legislatore ha definito come data ultima di approvazione del bilancio il 30 aprile 2016, contrariamente a quanto accaduto negli ultimi anni, quando il termine veniva garantito almeno fino a fine luglio. Dalle pronunce pubblicate negli ultimi mesi, è evidente che diventa sempre più frequente trovare amministrazioni che hanno approvato l’impianto fuori termine con conseguenze che potrebbero rivelarsi devastanti soprattutto se la delibera finisce sotto il giudizio del Tar che può neutralizzare l’intero atto. L’ultima sentenza del Tar Basilicata del 12 Agosto 2016  n. […]

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