Il computo del termine processuale nel periodo di sospensione feriale include il primo settembre?


Il Consiglio di Stato, con l’Adunanza Plenaria n. 18 del 27 luglio 2016, è intervenuta a comporre il contrasto giurisprudenziale riguardante il computo del termine processuale a giorni, il cui decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione feriale ex art. 1, c. 1, della Legge n. 742/1969, ed in particolare se sia computabile o meno il primo giorno successivo alla scadenza del periodo di sospensione, cioè il giorno 1 SETTEMBRE DI OGNI ANNO che, ai sensi dell’art. 16 del  D.L. n. 132/2014, ha sostituito la data del 16 settembre stabilita in precedenza. La difformità in sede di principio si è formata sull’applicabilità o meno al primo settembre della regola del DIES A QUO NON COMPUTATUR sancita dall’art. 155, c. 1, del c.p.c. valida anche per il processo amministrativo  per effetto dell’art. 39 del decr.legisl. n.104/ 2010. L’Adunanza Plenaria ha ritenuto di aderire all’orientamento espresso dalla Cassazione e da alcune pronunce della Giustizia Amministrativa nel senso di INCLUDERE NEL COMPUTO IL PRIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE FERIALE. La ragione di questa modalità di computo viene  giustificata dalla circostanza che il primo giorno successivo al termine di scadenza del periodo feriale segna: ”non l’inizio del termine, ma […]

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