Illegittima l’irrogazione della sanzione con atto distinto dall’accertamento del tributo
Nella casistica della giurisprudenza tributaria, è capitato d’imbattersi in atti di irrogazione della c.d. “sanzione collegata al tributo cui si riferisce”. Come tali s’intendono le sanzioni per omessa/infedele denuncia o quelle di cui all’art. 13 D.Lgs. 472/97 comminate per l’omesso o parziale o tardivo versamento dei tributi erariali e locali. Originariamente, la sanzione “collegata al tributo” veniva comminata con un atto distinto dall’accertamento vero e proprio con cui s’intimava il pagamento del tributo attualizzato con gli interessi. Successivamente, il D.Lgs. 472/97 concesse agli enti impositori la facoltà di irrogare la sanzione tributaria, senza previa contestazione, con atto contestuale all’avviso di accertamento o con l’iscrizione a ruolo nei casi di cui all’art. 36-bis D.P.R. n. 602/73 ed all’art. 54-bis D.P.R. n. 633/72. Tuttavia, nella nuova formulazione dell’art. 17 D.Lgs. 472/97, effettuata dal D.L. n. 98/2011 in vigore dal 29/04/2012, è stato perentoriamente disposto che le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, a pena di nullità. Pertanto, in ossequio alla disposizione legilativa, è nulla la sanzione non inserita nell’avviso di accertamento o nella cartella di liquidazione a seguito controllo automatizzato. Come chiaramente specificato nella C.M. 05/08/2011 n. 41/E, con il […]
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