Le piattaforme estrattive marine pagano l’ICI al Comune costiero limitrofo
Il Comune di Termoli ha prodotto ricorso per Cassazione avverso la sentenza CTR di Campobasso che ha respinto l’accertamento ICI relativo a due piattaforme estrattive marine nella considerazione che le stesse, in regime di concessione statale, non fossero accatastate né accatastabili, non avessero rilevanza autonoma rispetto alle strutture destinate all’attività estrattiva, né idonee a produrre un reddito proprio essendo tale capacità connessa e dipendente dal giacimento minerario di coltivazione ed inoltre per non essere stata fornita prova certa della ubicazione delle piattaforme nel tratto di mare attribuibile alle coste del Comune di Termoli. La Suprema Corte, con la sentenza della Sez. V Civ. n.19510/2016, pubblicata il 30 settembre 2016, ha ritenuto di recepire integralmente le motivazioni dello stesso Organo (di cui alla sentenza n. 3618/2016), in relazione ad analoga situazione, con applicazione del principio di diritto secondo cui la sovranità dello Stato sulle acque territoriali non esclude che questa possa esprimersi anche mediante attribuzione della potestà impositiva ai comuni costieri , attribuendo alle piattaforme la categoria catastale D7 con assoggettamento all’ICI in quanto l’attività industriale svolta risponde ai criteri dell’imprenditoria privata. Né, ad avviso della Corte, le conclusioni possono essere confutate dagli elementi interpretativi forniti dalla EDISON, resistente, in quanto […]
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