L’immobile storico di proprietà pubblica gode ope legis della esenzione ICI


La Banca d’Italia ha impugnato la sentenza CTR della Basilicata che ha ritenuto legittimo, in conformità con la decisione CTP, il rifiuto del Comune al rimborso dell’Ici pagata per le annualità 2001-2002-2003 relativa ad un fabbricato dichiarato di interesse storico artistico dalla Sovrintendenza ai beni architettonici e ambientali con nota del 10/11/2004 ai sensi del D.Lgs. n.42/2004. La motivazione, in adesione alla tesi del Comune, poggia nella considerazione che il riconoscimento da parte della Sovrintendenza assuma natura costitutiva, e, quindi, solo da tale data sia possibile riconoscere l’agevolazione. Con la sentenza n.19878/2016, Sez. V Civile,  la Corte di Cassazione ha richiamato precedenti pronunce con le quali era stato chiarito che l’agevolazione prevista in tema di ici per gli immobili di interesse storico od artistico di cui all’art. 3 della Legge n. 1089/1939 persegue lo scopo di venire incontro, per una esigenza di equità fiscale, alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili vincolati. Ha ricordato, inoltre, che il D.Lgs. n.42/2004 ha introdotto un sistema di tutela misto a seconda che si tratti di beni, sempre di rilievo culturale, di proprietà pubblica oppure privata, nel senso che la proprietà pubblica […]

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