Niente TARSU per l’autorimessa di veicoli se il contribuente prova la mancata produzione di rifiuti


Il Comune di Catania ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR che, riformando la decisione della CTP, aveva ritenuto esente dalla TARSU l’immobile destinato ad autorimessa  di veicoli per il solo fatto della destinazione funzionale, senza la necessità che da parte del contribuente fosse fornita la prova della non idoneità  del locale a produrre rifiuti. La Cassazione, con la ordinanza n. 17623/2016, ha ritenuto fondato il ricorso in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale: “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dall’articolo 62, commi 2 e 3 del decr.legisl. n.507/1993, per alcune aree destinate od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione (cioè che le stesse siano inidonee alla produzione di rifiuti o che vi si formino rifiuti speciali al cui smaltimento provveda il produttore a proprie spese)”. La Corte, in sostanza, ha sostenuto che pur in presenza del principio che pone in capo all’Ente impositore l’obbligo di dare la prova dell’obbligazione tributaria, il principio stesso non opera nel caso in cui il contribuente pretenda il riconoscimento della riduzione della superficie tassabile ai fini TARSU, […]

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