La nomina del commissario ad acta per il comune che non risponde alle istanze per la collocazione di impianti pubblicitari


Il TAR del Lazio, con la sentenza n.10368/2016 del 12 ottobre 2016, è intervenuto a decidere sul ricorso prodotto da una AZIENDA per l’accertamento della illegittimità del silenzio inadempimento del Comune sulle richieste di autorizzazione alla collocazione di IMPIANTI PUBBLICITARI. Il Collegio ha ritenuto sussistere l’obbligo dell’amministrazione comunale di provvedere sulle istanze in questione, in conformità di quanto deciso dalla stessa Sezione in precedenti analoghi, con cui è stato anche chiarito che, sebbene non fosse possibile delibare la fondatezza delle pretese  in quanto l’Ente dispone di un potere discrezionale nel pianificare l’esposizione pubblicitaria, ciò non esclude  l’obbligo di valutare tutte le istanze dei privati. L’obbligo nasce dalla disposizione dell’art. 2 sul procedimento amministrativo, che impone alla p.a. di concludere con l’adozione di un provvedimento qualsiasi procedimento, come quello in questione, legato ad una attività economica di gestione degli impianti pubblicitari, soggetta al regime autorizzatorio volto a verificare la compatibilità con gli interessi pubblici, quali la sicurezza stradale ed il decoro urbano. Il TAR ha ritenuto, invece, di non poter intervenire a verificare l’accertamento della pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente, poiché trattasi di attività per la quale la discrezionalità tecnica sottostante preclude il sindacato giurisdizionale su un potere non ancora esercitato. […]

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