Per la gestione in house dei rifiuti l’obbligo dei requisiti al momento dell’affidamento


Un Comune ha chiesto all’AGCM se nel caso della gestione in house del servizio dei rifiuti il requisito dello svolgimento dell’ottanta per cento delle attività in favore dell’ente possa essere raggiunto entro sei mesi dall’affidamento,  e se il piano economico e finanziario debba essere assicurato da un istituto di credito prima dell’approvazione da parte del Consiglio comunale. L’Autorità ha ricordato che l’attuale quadro normativo non prevede più l’obbligo della procedura ad evidenza pubblica per  l’esecuzione a mezzo di propria struttura dei servizi pubblici locali, ma che la scelta debba comunque essere improntata ai principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenzialità, al fine di garantire la maggiore efficienza, per cui la GESTIONE IN HOUSE  è consentita solo in favore di un soggetto in possesso del requisito della TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA, del c.d. CONTROLLO ANALOGO e della ATTIVITÀ PREVALENTE in favore dell’ente affidante. Ha inoltre fatto presente che la giurisprudenza amministrativa ha condannato gli AFFIDAMENTI CONDIZIONATI in quanto “il sistema della gestione diretta impone che la sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale debba essere garantita al momento dell’affidamento”. Riguardo al requisito dell’ATTIVITÀ PREVALENTE, l’AGCM ha precisato che l’attuale orientamento giurisprudenziale potrà essere integrato con la possibilità di sanare eventuali […]

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