Tarsu: lo smaltimento in proprio dei rifiuti assimilati deve essere dichiarato e provato


Il Comune di Sinalunga ha notificato un avviso di accertamento TARSU ad una azienda operante nel settore tessile per la produzione di rifiuti speciali smaltiti in proprio tramite un’impresa specializzata, impugnato dal contribuente ed accolto in primo grado, poi riformato dalla CTR che ha ritenuto applicabile l’imposta anche alle aree in cui si producono rifiuti assimilabili agli urbani (nel caso ritagli e scarti di tessuti) smaltiti in proprio. L’azienda ha prodotto ricorso in Cassazione lamentando l’omessa pronuncia del giudice di appello in ordine alla intassabilità dell’area e per avere lo stesso giudice ritenuto sussistere l’obbligo al pagamento sebbene il Comune non avesse mai provveduto al ritiro di tali rifiuti. La Cassazione, con la sentenza della SEZIONE V CIVILE, n.21581/2016, pubblicata il 26 ottobre 2016, ha ritenuto la sentenza CTR congruamente motivata in ordine alle eccezioni sulla tassabilità o meno dell’area di produzione dei rifiuti assimilabili, a nulla rilevando che il servizio venga svolto direttamente dal contribuente. E’ stato infatti ricordato che il principio generale che disciplina la TARSU, in applicazione dell’art.62, comma 1, del d.lgs. n.507/1993, dichiara dovuta l’imposta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite (ad esclusione delle aree scoperte […]

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