Ente no profit: il mancato utilizzo diretto del bene non pregiudica l’esenzione ici
La controversia in questione era relativa all’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini ICI in relazione al quale veniva escluso il diritto all’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i), d.lgs, n. 504 del 1992, per la mancata utilizzazione nell’annualità oggetto dell’accertamento di un immobile appartenente all’ente religioso, il quale, opponendosi, eccepiva che l’esenzione spettasse anche in difetto di un effettivo utilizzo del bene, sostenendo altresì che un utilizzo vi fosse comunque stato, offrendo documentazione a riprova. La Commissione di primo grado rigettava il ricorso ritenendo che il mancato utilizzo escludesse l’esenzione e che in ogni caso la documentazione offerta non avesse il necessario valore probante. La decisione era confermata in appello, avverso la quale l’ente religioso proponeva ricorso per cassazione. L’ente religioso contestava che il supposto mancato utilizzo dell’immobile possa escludere il diritto all’esenzione in contrasto con la previsione di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 504 del 1992 . La Cassazione, con la sentenza n. 20516, pubblicata il 12 0tt0bre 2016, ha ricordato che può dirsi ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte l’orientamento che vede il riconoscimento del diritto all’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 504 del 1992 condizionato alla […]
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