L’obbligo della gara per l’assegnazione di spazi pubblicitari ai privati
Il TAR LOMBARDIA ha respinto il ricorso presentato da una Azienda pubblicitaria avverso il diniego del Comune di Milano alla richiesta di concessione di spazi pubblicitari su suolo pubblico motivato dalla necessità di espletare una gara pubblica. Il Collegio, con la sentenza della Sez. I n.1871/2016, ha ritenuto legittimo il comportamento del Comune perché coerente con la norma del Regolamento che fissa l’obbligo della procedura ad evidenza pubblica quale criterio base per l’assegnazione di mezzi pubblicitari riconducibili alla totalità dei beni immobili pubblici. Sul punto, il TAR ha inteso di ribadire l’orientamento espresso con la precedente sentenza n. 1261/2015, secondo cui “essendo contingentato il mercato degli spazi pubblici destinati ai mezzi pubblicitari, è necessaria la sottoposizione a procedura pubblica e trasparente di ogni tipo di attribuzione a privati di utilità economicamente appetibili”. A sostegno della pronuncia è stato richiamata anche la disposizione dell’art. 12 della direttiva europea n.123 del 2006, secondo la quale, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una certa attività sia limitato per la scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzia di imparzialità e trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata […]
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