I gestori alberghieri sono “agenti contabili” per l’imposta di soggiorno

16 Novembre 2016
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Gli Albergatori di Venezia hanno impugnato le deliberazioni del Commissario Straordinario del Comune con l’adozione e le modifiche del Regolamento dell’imposta di soggiorno, nella parte in cui attribuiscono loro la qualifica di “agenti contabili di fatto”.

Il TAR VENETO, con la sentenza n. 001141/2016, ha ritenuto di uniformarsi alla prevalente giurisprudenza amministrativa che ha escluso per i gestori delle strutture alberghiere la veste di sostituti o responsabili di imposta in quanto nel caso di omesso versamento del tributo gli importi possono essere accertati e riscossi dal Comune solo nei confronti dell’ospite, unico soggetto passivo.

Appurata tale estraneità, gravano però sul gestore alcuni adempimenti strumentali, quali la dichiarazione periodica al Comune del numero dei pernottamenti, il riversamento al Comune delle somme pagate dagli ospiti, la segnalazione dei clienti che non hanno provveduto al pagamento, ecc. La imposizione di tali obblighi non viola la riserva di legge dell’art. 23 della Costituzione e la previsione di sanzioni amministrative insite nel Regolamento per la loro violazione non appare illegittima ma coerente con i parametri sanciti nella Legge n. 689/1981.

Sulla qualifica dei gestori quali “agenti contabili di fatto” con gli adempimenti che ne derivano, (ad esempio la presentazione al Comune del conto di gestione) questa discende dalle norme di contabilità pubblica e la sua introduzione nel Regolamento comunale assume una valenza meramente ricognitiva dei principi espressi dalla stessa Corte dei Conti a sezioni riunite, in base ai quali tale qualificazione trova la propria giustificazione nel fatto del “maneggio di denaro pubblico” che investe tutti coloro che operano in questa situazione e si trovano a disporre di somme pubbliche in ragione della loro provenienza o destinazione (n.d.r. vedi articolo su questa Rivista in data 12 ottobre 2016, a firma Cristina Carpenedo:  Corte dei Conti a sezioni riunite sull’imposta di soggiorno).

Sulla censura espressa dai ricorrenti sulla efficacia retroattiva delle norme regolamentari, il TAR ha chiarito che l’art. 52 del decr.legisl. n.446/1997 (che prevede l’obbligo di adottare le tariffe entro il termine di approvazione del bilancio di previsione per entrare i vigore il primo gennaio successivo) deve considerarsi derogato dalla normativa speciale di cui alla Legge n. 388/2000 che ha fissato il termine per le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio preventivo, per cui i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento.

Per tutte le ragioni esposte, il TAR ha respinto il ricorso affermando la legittimitĂ  delle deliberazioni del Commissario Straordinario.

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