Un contribuente ha impugnato la sentenza della CTR di Potenza relativa ad un accertamento di maggior valore ai fini ICI per un’area edificabile, lamentando in primo luogo la omessa, erronea ed insufficiente motivazione della sentenza che ha rigettato l’appello con la semplice affermazione “l’appello incidentale non merita accoglimento” omettendo di affrontare le molteplici eccezioni formulate.
La Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con la sentenza n. 21154/2016, pubblicata il 19 ottobre 2916, sul punto ha ritenuto infondata la lamentela a causa della mancata precisa indicazione delle eccezioni sollevate.
Sulla pretesa carenza di potere da parte della Giunta Comunale, il Collegio ha richiamato il principio espresso dalla Cassazione con varie sentenze secondo cui, in tema di ICI, la competenza a determinare l’aliquota era riservata al Consiglio Comunale nel periodo intercorrente tra il primo gennaio 1997 e l’entrata in vigore del d.lgs. n. 267/2000 che con l’art. 18 ha ripristinato l’attribuzione alla G.C.di tale competenza.
Il ricorrente ha poi lamentato la erronea attribuzione della CTR del valore proprio dell’area edificabile malgrado questa non fosse inserita nel piano particolareggiato, né tantomeno nel PRG, ma soltanto nel PIANO STRUTTURALE DELLA REGIONE, ancora privo della esatta individuazione delle aree in concreto suscettibili di edificabilità.
La Corte ha ritenuto infondato tale motivo in quanto il giudice di merito ha accertato che il terreno ricadeva in un pregresso piano di lottizzazione approvato nel 1997 in base alla legge n.1150/1942, e, quindi, non incorso nella decadenza decennale, con la conseguente incidenza di tale caratteristica sul valore commerciale del bene. Ha ritenuto inoltre che l’orientamento giurisprudenziale della Corte è nel senso che “con l’entrata in vigore del D.L. n.203/2005 (art. 11 quaterdecies, comma 16) e del D.L. n.223/2006 (art. 36, comma 2) l’edificabilità di un’area deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita dal PRG del Comune, indipendentemente dalla approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi”.
Il Collegio, infine, ha anche respinto l’eccezione relativa alla illegittimità della efficacia retroattiva attribuita dalla CTR alla deliberazione della G.C. n. 2003 deliberativa del valore dei terreni ai fini ICI per annualità successive a quella dedotta. L’orientamento di legittimità sul punto, secondo la pronuncia in esame, è nel senso che la delibera ICI che periodicamente determina i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzione idonea a costituire – anche con portata retroattiva – un indice di valutazione per l’Amm.ne e per il giudice con funzione analoga agli STUDI DI SETTORE. Quindi, si tratta non di una inammissibile applicazione retroattiva della norma, bensì della determinazione presuntiva di un valore economico di mercato riferibile ad un determinato arco temporale, ancorchè antecedente alla emanazione della delibera medesima.