Il risarcimento danni per le fioriere dinanzi ad un esercizio commerciale è di competenza del giudice amministrativo


Con l’ordinanza n. 22650 dell’undici novembre 2016 le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute a dirimere il giudizio instaurato da un cittadino nei confronti del Comune di Taurianova, ritenendosi danneggiato  dalla installazione nel tratto di strada antistante la propria attività commerciale di alcune fioriere, dissuasori di sosta e cestini portarifiuti, che avrebbero causato un vistoso calo del volume di affari. Il ricorrente ha basato la propria domanda sul presupposto della assenza di un provvedimento motivato in base al quale il Comune avrebbe potuto disporre ex art. 5, comma 3, del Codice della Strada, l’apposizione di fioriere, con la conseguenza che la giurisdizione sarebbe quella del Giudice Ordinario risultando “ la individuazione del petitum sostanziale” riconducibile ad una posizione di diritto soggettivo che si ritiene leso per effetto di un comportamento illegittimo. Il Supremo Collegio,  verificato che la contestata installazione dei manufatti è avvenuta a seguito di determina dalla quale risulta che la Commissione Straodinaria del Comune aveva richiesto al settore Area di Vigilanza che fosse istituito un percorso pedonale a tutela della maggiore sicurezza ai pedoni in transito sul tratto di strada in questione,   ha ritenuto che il riparto di giurisdizione tra G.A. e A.G.O.si fonda nell’essere o meno il […]

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