Per le aree edificabili il valore dichiarato dal contribuente vale anche per gli anni successivi


La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso prodotto dal Comune avverso la sentenza della CTR Emilia Romagna relativa ad un accertamento ICI per gli anni 2007/2008 per omesso pagamento del tributo richiesto per aree edificabili in base ai valori attribuiti dai contribuenti con dichiarazioni del 2006, sentenza che aveva ritenuto tali valori non più attuali e, quindi, aveva ridotto del cinquanta per cento la potenzialità edificatoria delle aree con conseguente abbattimento degli stessi. L’ente impositore denunciava la violazione dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n.504/1992, sostenendo che in assenza di denuncia di variazione il Comune non avrebbe potuto che rilevare l’omesso versamento dell’imposta in relazione al valore attribuito dai contribuenti medesimi nella originaria denuncia. La Cassazione, con la sentenza n. 24713/2016, ha richiamato una precedente pronuncia (n. 12989/2007) secondo la quale quando si verificano modificazioni dei dati o variazioni negli elementi dichiarati, cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta, incombe sul contribuente l’onere di rinnovare la denuncia entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno cui le variazioni si riferiscono. Tale adempimento sussiste anche per effetto dell’articolo 37, comma 53, del D.L. n. 223/2006 che, pur avendo eliminato il generale obbligo della dichiarazione ai fini ICI […]

Attenzione!
Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!

Per accedere fai click qui
Se non sei abbonato clicca qui per richiedere l'attivazione di un utenza

Fonti OnLine

QUOTIDIANI TEMATICI

Archivi

CONVEGNO

IL BES NEL DEF

20 giugno 2017


Per informazioni »