L’imposta di sbarco non contrasta con la Costituzione


Il Consiglio di Stato, in sede di esame del ricorso proposto avverso la sentenza del TAR Campania riguardante il Regolamento comunale istitutivo dell’imposta di sbarco, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3 bis, del d.lgs. n. 23/2011, concernente la possibilità per i Comuni che hanno sede nelle isole minori di istituire, in alternativa all’imposta di soggiorno, una IMPOSTA DI SBARCO da applicare ai passeggeri delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea, escludendo  i passeggeri che si avvalgono di altri vettori. Il MEF aveva impugnato il regolamento dei Comuni di Capri ed Anacapri che applicava il tributo indistintamente a tutti i vettori con approdo alle due isole in questione. Il Consiglio di Stato con l’ordinanza di rimessione alla  Corte Costituzionale ha ravvisato nella norma un differente trattamento tra i passeggeri che si servono dei servizi di linea rispetto agli altri che viaggiano con vettori diversi. Nel corso del procedimento è intervenuta la modifica della  norma in questione recata dall’art. 33, comma 1, della Legge n. 221/2015, che ha sostituito l’Imposta di sbarco con il CONTRIBUTO DI SBARCO, basato sul presupposto dell’approdo di  VETTORI AERONAVALI che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali […]

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