Per l’esenzione ICI la ruralità dell’edificio è dimostrata dal classamento e non dall’attività svolta
La CTR di Trieste, confermando la decisione di primo grado, ha annullato gli avvisi di accertamento ICI 2003/2006 notificati ad un Consorzio di Cooperative del settore lattiero, ritenendo l’immobile esente in quanto utilizzato in prevalenza per l’attività di raccolta, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli ottenuti dal latte conferito dagli agricoltori. La Cassazione Civile è intervenuta con la sentenza n.24892/2016 della Sezione V sul ricorso proposto dal Comune, basato sul presupposto che il contribuente non avesse mai formalmente denunciato la sussistenza dei requisiti per godere della esenzione. Il Supremo Collegio ha rilevato che la decisione impugnata della CTR si è basata esclusivamente sul ritenuto raggiungimento da parte del Consorzio della prova concernente la natura e la destinazione prevalente alla lavorazione dei prodotti del latte: situazione questa, IRRILEVANTE AI FINI DELLA ESENZIONE ICI. Ha ricordato inoltre che l’orientamento di legittimità in tema di ICI sui fabbricati rurali, ritiene dirimente per il riconoscimento della esenzione la OGGETTIVA CLASSIFICAZIONE CATASTALE (A/6 per le unità abitative e D/10 per gli immobili strumentali). Viene chiarito inoltre che alcune sentenze si sono fatte carico anche dello JUS SUPERVENIENS presente nell’art. 42 bis del D.L.n. 159/2007 il quale ha stabilito doversi riconoscere “ il carattere di ruralità […]
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