La Cassazione sull’esenzione ICI per l’immobile utilizzato come casa di cura
La controversia decisa dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25159 del 2016 concerne l’avviso di accertamento ed irrogazione sanzioni notificato, per ICI 2008, relativamente ad un immobile utilizzato in locazione, da una società commerciale, come casa di cura. L’esenzione dall’imposta che l’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è prevista per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, primo comma, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio d’attività commerciali), purché destinati esclusivamente – fra l’altro – allo “svolgimento d’attività assistenziali”, “esige la duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. L’esenzione non spetta, pertanto, nel caso di utilizzazione indiretta, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse” (tra le tante: Cass. nn.8054/05; 18838/06; 3733/10; 4502/12; 14226/15). Questo indirizzo è stato anche più recentemente ribadito in forza del principio per cui l’esenzione in esame “è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile dell’attività di assistenza o delle altre equiparate, e di […]
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