Niente esenzione ICI per l’istituto religioso che applica prezzi inferiori a quelli di mercato per la gestione di una casa per ferie
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.19039/2016, ha preso in esame il ricorso proposto da ROMA CAPITALE avverso la decisione della CTR di Roma che aveva accolto l’appello della CONGREGAZIONE DELLE SUORE DELL’AMORE MISERICORDIOSO in materia di accertamento ICI 2003 relativo ad immobili utilizzati per attività didattica di scuola materna ed elementare e per la gestione di una casa per ferie. La CTR aveva ritenuto sussistere i presupposti per la esenzione del tributo ex art. 7, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 504/1992, in quanto l’attività ricettiva svolta negli immobili in questione veniva praticata con applicazione di rette inferiori rispetto ai prezzi di mercato. Il Comune ha eccepito che la pronuncia impugnata non risultava avere verificato che le attività fossero svolte esclusivamente con modalità commerciali ai sensi della normativa vigente. La Suprema Corte ha rilevato in primo luogo che la disciplina allora in vigore dichiarava esenti dall’imposta gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87 (ora 73) del TUIR n. 917/1986 per lo svolgimento di attività assistenziali, sanitarie ecc. nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a) della legge n. 222/1985, cioè quelle definite di religione e di culto, quelle dirette all’esercizio del culto ed alla […]
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