Niente esenzione ICI per l’istituto religioso che applica prezzi inferiori a quelli di mercato per la gestione di una casa per ferie


La Corte di Cassazione, con la sentenza n.19039/2016, ha preso in esame  il ricorso proposto da ROMA CAPITALE avverso la decisione della CTR di Roma che aveva accolto l’appello della CONGREGAZIONE DELLE SUORE DELL’AMORE MISERICORDIOSO in materia di accertamento ICI 2003 relativo ad immobili utilizzati per attività didattica di scuola materna ed elementare e per la gestione di una casa per ferie. La CTR aveva ritenuto sussistere i presupposti per la esenzione del tributo ex art. 7, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 504/1992, in quanto l’attività ricettiva svolta negli immobili in questione veniva praticata con applicazione di rette inferiori rispetto ai prezzi di mercato. Il Comune ha eccepito che la pronuncia impugnata non risultava avere verificato che le attività fossero svolte esclusivamente con modalità commerciali ai  sensi della normativa vigente. La Suprema Corte ha rilevato in primo luogo che la disciplina allora in vigore dichiarava esenti dall’imposta gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87 (ora 73) del TUIR n. 917/1986 per lo svolgimento di attività assistenziali, sanitarie ecc. nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a) della legge n. 222/1985, cioè quelle definite di religione e di culto, quelle dirette all’esercizio  del culto ed alla […]

Attenzione!
Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!

Per accedere fai click qui
Se non sei abbonato clicca qui per richiedere l'attivazione di un utenza

Fonti OnLine

QUOTIDIANI TEMATICI

Archivi

CONVEGNO

IL BES NEL DEF

20 giugno 2017


Per informazioni »